CCNI Scuola e ricerca: valorizzato il titolo di dottorato, non considerata la continuità didattica

Mercoledì 10 febbraio è stato firmato, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e i sindacati, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del settore Scuola in cui viene normata anche la mobilità dei docenti. Tra i temi affrontati nella discussione c'è stata la valorizzazione del dottorato e dell’attività di ricerca svolta dal personale docente di ruolo nella scuola.

Il Contratto Collettivo sottoscritto considera il dottorato esclusivamente tra i “titoli generali”, quale percorso formativo al termine del quale viene attribuito un punteggio di 5 punti in caso di trasferimento, cioè quando venga richiesto il cambiamento di sede provinciale o interprovinciale. Il punteggio riconosciuto aumenta a 6 punti in caso di mobilità, ovverossia quando viene richiesto il passaggio di ruolo e/o di cattedra. Più in generale, il punteggio riconosciuto al dottorato è equivalente a  quello riconosciuto nel caso in cui il docente possieda un diploma di laurea per un corso almeno quadriennale, un diploma di specializzazione post-laurea o - nel caso di richiesta di mobilità - il superamento di concorsi pubblici ordinari per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza. Con grande rammarico, l’ADI rileva la mancata previsione di un punteggio specifico per l’attività di ricerca post-doc che venga svolta da parte del personale docente, vanificando di fatto l’impegno profuso per lo sviluppo della comunità scientifica e delle proprie conoscenze.

L’ADI manifesta comunque la propria soddisfazione per il valore attribuito al dottorato quale titolo culturale, riconoscendo l’importanza del periodo di alta formazione e ricerca intrapreso dai docenti, che comunque continuano - com’era già previsto - a maturare la propria anzianità di servizio. In attuazione dell’art. 52, comma 46 della legge 28/12/2001, che prevede che il dipendente pubblico in aspettativa per la frequenza ai corsi di dottorato conservi il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo conferma che ogni anno di dottorato è considerato utile per la carriera, essendo valutato come anzianità di servizio, per un punteggio di 6 punti per ciascun anno.

Manifestiamo invece grande perplessità per l’ennesima esclusione del percorso di dottorato ai fini della continuità didattica, sulla scorta che il docente non avrebbe, durante il periodo di ricerca, classi da mantenere. Tale posizione pone una grave frattura tra i percorsi di insegnamento scolastico e di ricerca, ritenuti non funzionali tra loro, con il percorso di ricerca considerato alla stregua di un'interruzione nella carriera del docente e non come un investimento sulle sue competenze. Evidentemente, la ricerca non è considerata funzionale all’interesse pubblico, a differenza di altre fattispecie - talune anche molto discutibili - di aspettativa o distacco. Di fatto, l’investimento in una “formazione continua” di alta qualità si trasforma in un grave vulnus per il docente, che perdendo la continuità didattica (ciascun anno “vale” 6 punti), si ritrova privato di oltre un terzo del punteggio che avrebbe maturato proseguendo la propria attività a scuola.

Auspichiamo un nuovo intervento integrativo che consenta di riconoscere il punteggio per la continuità didattica anche per il personale docente che segue percorsi di dottorato di ricerca e post-doc, percorsi che contribuiscono allo sviluppo della comunità scientifica e al miglioramento delle competenze di coloro che ne sono protagonisti e, di conseguenza, della qualità dell'insegnamento che sono in grado di offrire.

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