Concorsi scuola: cosa (non) prevedono le bozze dei bandi per i Dottori di Ricerca

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Dopo la conversione in Legge del DL 126/2019, che abbiamo commentato qualche giorno fa, il Ministero ha subito lavorato per la stesura dei bandi del concorso ordinario e di quello straordinario riservato ai docenti con 3 anni di servizio nelle scuole secondarie statali. Mentre scriviamo, le bozze sono state inviate al CSPI, il quale ha a disposizione fra i 15 e i 45 giorni (fino al 20 marzo) per esprimere il suo parere obbligatorio, ma non vincolante per il Ministero. Il bando per la procedura abilitante prevista dall’art.1, comma 7, della Legge 159/2019, sarà pubblicato successivamente.

È stato  ribadito anche dall’On. Ascani che i bandi sono ancora in fase di bozza, quindi modificabili. Come illustreremo in questo comunicato, i bandi non riconoscono debitamente il dottorato e il percorso accademico seguito da migliaia di nostri colleghi. Per questo chiediamo alla Ministra Azzolina che  in questa fase vengano valutate e accolte le nostre richieste per il riconoscimento delle pubblicazioni e della didattica universitaria.

Requisiti di accesso ai concorsi: nessuna valorizzazione per i PhDs

La bozza del bando del concorso ordinario conferma che i candidati dovranno possedere uno dei requisiti di accesso stabiliti nell’art. 5 del D.Lgs. 59/2017:

  • titolo di accesso per l’insegnamento di una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e aggiornamenti del DM 259/2017) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche (vedi DM 616/2017 per i dettagli e FAQ ADI dottorato-scuola n. 4 e 5), oppure

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre, oppure

  • abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso per insegnare nella classe di concorso per cui si concorre.

La bozza del bando del concorso straordinario conferma i requisiti di accesso dell’art. 1, commi 5 e 6, della Legge 159/2019:

  • 3 anni di servizio nella scuola secondaria statale, svolti tra il 2008/2009 e il 2019/2020, di cui almeno un anno specifico nella classe di concorso/posto per cui si concorre;

  • titolo di accesso per l’insegnamento di una classe di concorso (secondo le tabelle del DPR 19/2016 e aggiornamenti del DM 259/2017).

In entrambi i concorsi, per accedere ai posti per sostegno è necessaria la specializzazione sul sostegno (c.d. “TFA sostegno”).

Come già osservato precedentemente, al momento non è stata accolta la nostra richiesta di abbassare da 3 a 2 gli anni di servizio richiesti per l’accesso al concorso straordinario per chi ha conseguito un dottorato. Si tratta dell’ennesima occasione persa per valorizzare il dottorato di ricerca nei concorsi a cattedra.

 

Questa richiesta non nasce solo dall’esigenza di avere più dottori di ricerca fra i docenti della scuola, ma anche per riequilibrare le contraddizioni fra requisiti di accesso per i candidati e requisiti per la selezione dei commissari, presidenti, e dei membri dei comitati tecnico scientifici che predisporranno i quesiti. Osserviamo, infatti, che i presidenti delle commissioni possono essere professori universitari, e il possesso del dottorato è criterio di precedenza per la scelta dei docenti membri delle commissioni. Non solo, il comitato tecnico scientifico sarà composto scegliendo tra professori universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo A o B, assegnisti di ricerca, dirigenti scolastici o docenti di ruolo nella scuola secondaria. Requisiti pienamente condivisibili, tuttavia riteniamo si crei un clamoroso paradosso: un dottore di ricerca precario con assegno di ricerca, o RtdA o RtdB risulta idoneo per predisporre l’unica prova dello straordinario ma, in assenza dei 3 anni di servizio, non è idoneo per poter partecipare come candidato. Come ADI pensiamo che le conoscenze le competenze acquisite durante il percorso dottorale non debbano rimanere rinchiuse tra le mura degli atenei, ma essere poste al servizio di tutto il tessuto sociale, in primis in un luogo di formazione ed educazione come quello scolastico. Comprendiamo che il concorso straordinario sia stato istituito per stabilizzare i precari della scuola, ma la nostra proposta di includere i dottori di ricerca con 2 anni di servizio risponde alla stessa esigenza: non toglie nulla ai precari con 3 anni di servizio, semplicemente allarga la platea includendo altri precari svantaggiati nell’assolvimento dei 3 anni richiesti, in quanto i dottori di ricerca hanno speso almeno 3 anni in più in studio e ricerca presso le università.

 

Valorizzazione per i PhD nelle tabelle di valutazione dei titoli 

Accogliamo positivamente la valutazione del dottorato con 5 punti sul totale di 20 punti attribuibile ai titoli, sia nel concorso ordinario, sia in quello straordinario. Con un emendamento al DL 126/2019 degli On. Fratoianni e Fusacchia, è stato stabilito per legge che il dottorato venga valutato almeno per il 20% del punteggio totale relativo ai titoli del concorso ordinario, tuttavia abbiamo già osservato che negli ultimi concorsi il dottorato ha avuto un peso del 25%, quindi ci siamo battuti affinché non ci si fermasse al 20%. Inoltre, abbiamo sempre sostenuto che il dottorato dovesse essere valutato in ogni procedura concorsuale, non solo in quella dell’ordinario. A favore di questa posizione, nella seduta di dicembre del CNSU, grazie al rappresentante dei dottorandi Giuseppe Naglieri, abbiamo presentato una mozione in merito. Riteniamo quindi positivo l’accoglimento delle nostre richieste sulla valutazione del dottorato in entrambe le procedure, sebbene noi avessimo chiesto che il peso fosse del 50%, insieme alla valutazione degli assegni di ricerca (5/20 punti) e dell’ASN (5/20 punti).

D’altra parte notiamo la mancata valutazione delle pubblicazioni, considerate in tutte le precedenti procedure concorsuali. Da un incontro al ministero con l’On. Ascani è emerso che sono state omesse per evitare la valutazione di articoli non di ricerca o di basso livello. Riteniamo che il problema possa essere facilmente risolto semplicemente definendo dei criteri di valutazione per le pubblicazioni nei concorsi a cattedra.

 

Segnaliamo, inoltre, la mancanza di un’altra nostra importante richiesta: la valutazione della didattica universitaria certificata. Sebbene le metodologie didattiche utilizzate nelle aule scolastiche e in quelle universitarie siano spesso differenti, si tratta sempre di attività didattica, di conseguenza troviamo ragionevole che venga valutata. Oltre al punteggio per ogni anno di servizio nella scuola, suggeriamo di attribuire un altro punteggio per ogni contratto di attività didattica universitaria. Vista la diversità di tipologie contrattuali e le diverse denominazioni delle varie esperienze didattiche, per semplificare la valutazione suggeriamo di non valutare il periodo del contratto, bensì attribuire un punteggio ad ogni contratto di didattica universitaria certificata (docenza a contratto, esercitazioni, tutorato, ecc…).
 

Ci auguriamo che i bandi definitivi prevedano l’accoglimento delle nostre proposte, in modo da poter mettere al servizio della scuola l’esperienza e le competenze dei dottori di ricerca, per il bene degli studenti e delle studentesse, per il bene della comunità.

 

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